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Vantaggi fiscali sui montascale

Con i bonus montascale e le detrazioni sui miniascensori è più facile ritornare a essere indipendenti!

Le recenti disposizioni in materia di agevolazioni fiscali hanno introdotto novità davvero interessanti, come il bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, usufruibile per tutto il 2024.

I bonus fiscali, applicati sui montascale interni ed esterni e sui miniascensori, permettono infatti di acquistare in modo più vantaggioso ed economico un impianto TK Home Solutions di ultima generazione.

In questa sezione potrai approfondire la normativa che regola le agevolazioni in materia di accessibilità relativa agli incentivi e alle agevolazioni fiscali per montascale a poltroncina, montascale a pedana/piattaforma, miniascensori, servoscale.

Inoltre, non bisogna dimenticare, che sia i montascale per anziani (a poltroncina) sia i servoscale per disabili (a piattaforma) beneficiano dell'Iva agevolata al 4%.

Chiamaci senza impegno per avere tutte le informazioni su bonus, detrazioni e vantaggi fiscali.

Tutte le informazioni sulle detrazioni montascale

Detrazioni 19%

Secondo quanto previsto dall'art. 13-bis del DPR n° 917 del 22/12/1986, è possibile detrarre dall’imposta lorda l’importo pari al 19% (detrazione IRPEF del 19%) della spesa sostenuta.

Hanno diritto alla detrazione anche coloro che hanno fiscalmente a carico una persona con disabilità.

Detrazione 50%

Ai sensi dell’Art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, è possibile detrarre in 10 anni l'importo pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimale di 96.000€ per singola unità immobiliare.

Qualsiasi contribuente, indipendentemente dal suo stato di salute, che installi un montascale o una piattaforma elevatrice, in un immobile di proprietà o detenuto ad altro titolo (uso, usufrutto, abitazione, locazione, comodato), purché situato in Italia, può usufruire di tale vantaggio fiscale.

Detrazione 75%

Per tutto il 2024 e 205 sarà possibile accedere al Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche: una detrazione del 75% che permetterà di eseguire interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, come ad esempio le scale di casa o del condominio. Gli aventi diritto potranno chiedere lo sconto in fattura.



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Superbonus del 110%

Nel 2020 il Governo ha prorogato ed esteso il Super Bonus al 110% rendendolo valido anche per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. È opportuno però fare attenzione in quanto è possibile accedere al Superbonus 110% solo se il miniascensore o il montascale è acquisito insieme ad altri beni e servizi (definiti “trainanti”) finalizzati cioè a portare l’immobile a una classe energetica più alta.

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Procedure

Cosa fare per ottenere la detrazione del 19%?

Nel caso della detrazione del 19%, la procedura è analoga a quella applicata per le spese mediche. L’avente diritto alla detrazione non farà altro che conservare le fatture relative alle spese sostenute e portarne l’importo in detrazione. La detrazione si applica interamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale si è provveduto al pagamento della spesa.

Cosa fare per ottenere la detrazione del 50%

Per ottenere la detrazione del 50% i pagamenti dovranno essere fatti con apposito bonifico bancario, ai sensi della legge 449/97 e successivo regolamento di attuazione.

Si dovrà indicare:

la causale del pagamento: "montaggio di un montascale/piattaforma elevatrice al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche";

codice fiscale del beneficiario della detrazione (al quale devono essere intestate le fatture);

il n° di partita IVA del destinatario del bonifi co, che nel caso di TK Home Solutions è: 00449190503.

L'importo pari al 50% della spesa (inclusa IVA) può essere portato in detrazione in parti uguali in 10 anni. Nota: qualora il pagamento della fornitura avvenga, in toto od in parte, tramite finanziaria, la richiesta di finanziamento dovrà essere corredata da apposita dichiarazione attestante la volontà di accedere all’agevolazione del 50%.

Tre le ulteriori novità del Decreto Legge 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Pease) si segnala anche:

l’abolizione dell’obbligo di comunicazione di inizio lavori. I dati richiesti dalla suddetta comunicazione andranno indicati nella dichiarazione dei redditi;

la riduzione della percentuale (dal 10% al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici;

l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera disitinta nella fattura emessa dall’impresa che segue i lavori;

la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente dell’immobile (persona fisica);

l’obbligo per tutti i contribuienti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente in 5 o 3 quote annuali;

l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Modalità per l'ottenimento delle detrazioni

Anche nel caso in cui il contribuente non sia tenuto a presentare il mod. UNICO, in quanto pensionato o lavoratore dipendente senza altri redditi, è comunque necessario presentarlo al fine di ottenere la detrazione. Il mod.730, che può essere utilizzato da tutti i lavoratori dipendenti e da tutte le categorie di pensionati, anche con redditi da altre fonti (terreni, immobili, capitali ecc), presenta un ulteriore vantaggio rispetto al mod. UNICO: infatti, nel caso il dichiarante, a seguito della detrazione d'imposta, risultasse in credito d' imposta, potrà ottenere l'immediato rimborso del credito da parte del soggetto erogante la pensione o lo stipendio.

Spese sostenute nell’interesse di terzi

Le spese per l’acquisto di un montascale e di una piattaforma elevatrice sono detraibili anche nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta dal dichiarante nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

Procedura in caso di condomini

Nel caso di fornitura di montascale e/o piattaforme elevatrici da installare su parti comuni di edifici condominiali il soggetto legittimato ad eseguire i lavori e ad usufruire della detrazione di imposta può essere l’intero condominio, un gruppo di condomini o la singola persona.

L’iter procedurale da seguire è il seguente:

predisposizione di una delibera assembleare dalla quale risulti il parere favorevole dei condomini. Tuttavia anche senza la maggioranza è possibile far installare il montascale, se il richiedente ha disabilità, facendosi carico di tutte le spese;

predisposizione, da parte dell’Amministratore, della tabella di ripartizione della spesa. Nel caso in cui solo una parte dei condomini partecipino alla spesa, l’Amministratore dovrà predisporre un’apposita tabella riferita al singolo intervento oggetto della delibera;

emissione delle fatture a nome del condominio;

pagamento dei lavori mediante apposito bonifico bancario da parte del condomìnio.

Nei condomini senza Amministratore (a parte l’obbligo della nomina in caso di condomini superiore a 8 unità abitative, dal 18/06/2013) può essere uno qualunque dei condomini a rivestire tale carica, previa richiesta del codice fiscale del condominio alla locale Agenzia delle Entrate.

Contributi

La legge n° 13/1989

La legge 13/1989, Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, prevede fondi per finanziare l'installazione di poltroncine montascale di piattaforme montascale e piattaforme elevatrici. Lo Stato concede contributi erogati tramite la Regione per l'abbattimento delle barriere architettoniche al domicilio del disabile o nei Centri per disabili.

Chi ha diritto alle detrazioni fiscali?

Il contributo viene rilasciato alle persone affette da "menomazioni o limitazioni funzionali permanenti" causanti obiettive difficoltà alla mobilità. È sufficiente una patologia tale da rendere impossibile o anche soltanto difficoltoso o pericoloso salire a piedi una rampa di scale. Per attestare questa condizione è sufficiente un certificato medico in carta semplice rilasciato da un qualsiasi medico che indichi quali patologie causino le limitazioni del paziente e le relative conseguenze sulla sua mobilità. Non è necessario essere riconosciuti invalidi. I portatori di handicap riconosciuti invalidi al 100% dalla ASL competente, con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nelle graduatorie delle domande ammesse al contributo.

Criteri di assegnazione del contributo

Nella definizione della graduatoria si considerano solo due elementi::

il diritto di precedenza degli invalidi al 100%;

l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Età, reddito, spesa per i lavori, tipo di soluzione scelta per il superamento della barriera... non hanno rilevanza alcuna. Le domande che per mancanza di fondi non possono essere soddisfatte nell'anno, vengono d'ufficio prese in considerazione l'anno successivo.

Ammontare del contributo

La legge 13/1989 stabilisce che il contributo sarà pari alla spesa effettivamente sostenuta fino a un valore di 2.582,28€.

Per importi fino a 12.911,42€ l'eccedenza rispetto ai 2.582,28€ godrà di un ulteriore contributo pari al 25%.

Costi eccedenti i 12.911,42€ avranno un ulteriore contributo del 5%.

Di seguito alcuni esempi:

Importo lavori (€) Contributo (€)
2.582,28 2.582,28
5.164,57 3.227,86
7.746,85 3.873,42
10.329,13 4.518,99
15.493,70 5.293,68

Documenti necessari per le detrazioni fiscali

Domanda di Contributo

La domanda di contributo fiscale Legge 13 (è possibile richiedere una copia ai nostri consulenti) va presentata agli Uffici preposti del Comune dove è situato l’immobile, prima dell’inizio dei lavori.

La domanda deve essere presentata dalla persona che ha le difficoltà di movimento o da chi ne esercita la tutela o la potestà.

Se il costo dei lavori sarà sostenuto da un altro soggetto (familiare, condominio, proprietario dell’immobile) questi per ricevere il contributo dovrà sottoscrivere la domanda stessa. Non vi sono scadenze per la presentazione: domande relative ad un certo anno possono essere presentate entro il primo marzo dell’anno successivo . Le domande presentate dopo il primo marzo slitteranno all’anno successivo.

Ulteriori Documenti

Oltre alla domanda, da presentare con marca da bollo da 14,62 € dovranno allegarsi:

certificato medico in carta semplice attestante la menomazione funzionale permanente;

descrizione delle opere da realizzare (preventivo);

autocertificazione del richiedente che definisca:

- l'ubicazione dell'immobile;

- le difficoltà di accesso;

- le opere che verranno eseguite;

- l'attestazione che tali opere non siano già esistenti in corso di esecuzione;

- che per tali lavori non è stato concesso un ulteriore contributo.

Per gli invalidi al 100% dovrà essere allegata la:

copia autenticata del certificato di invalidità.

Per gli invalidi al 100% dovrà essere allegata la:

copia autenticata del certificato di invalidità. Talvolta può essere richiesto in aggiunta l'atto di tutela in copia autentica (per minori, incapaci, ecc..).

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